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Deducibilità per le collette aziendali
Donare l'equivalente di un'ora di lavoro a una Onlus è possibile e consente di beneficiare della detrazione dall'Irpef. È quanto emerge dalla risoluzione 441/E del 17 novembre, con la quale l'agenzia delle Entrate illustra la procedura da seguire se in azienda si vuole promuovere una raccolta di fondi tra i dipendenti, attraverso la donazione di una somma equivalente a un'ora di lavoro, da destinare a una Onlus.
Chi aderisce all'iniziativa beneficia della detrazione fiscale del 19% (prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del Tuir) già in sede di conguaglio. La particolarità della fattispecie esaminata nella risoluzione consiste nel fatto che "motore" di tutta l'operazione è il datore di lavoro che - direttamente o accogliendo l'istanza dei dipendenti - promuove la colletta benefica.
Per consentire la detrazione, la risoluzione individua una serie di passaggi da rispettare. In primo luogo, il dipendente deve autorizzare singolarmente la trattenuta dell'ora di stipendio con l'indicazione del mese di riferimento e deve inoltre dare mandato individuale a effettuare per suo conto l'erogazione liberale a favore di una determinata Onlus tramite bonifico bancario.
AUMENTO PERCENTUALE SULLA DETRAZIONE DELLE DONAZIONI
La legge 6 luglio 2012 n. 96, pubblicata in G.U. il 8 luglio 2012, prevede maggiori detrazioni per le donazioni a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
L'art. 15 della legge, infatti, prevede che la detrazione (dall'attuale 19 per cento) sarà aumentata:
al 24 per cento per l'anno 2013 (da dichiararsi quindi nel 2014)
al 26 per cento per l'anno 2014 (da dichiararsi quindi nel 2015)
per le Organizzazioni di Volontariato (ODV) sono attualmente al 35 %
NORMATIVA IN AGGIORNAMENTO
L'aumento della quota detraibile vale per le erogazioni liberali in denaro per importo non superiore a 2.065 euro annui. Il versamento di tali erogazioni deve essere eseguito tramite banca o ufficio postale, mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
DEDUCIBILITA' FISCALE
PER LE PERSONE FISICHE
E' possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato a favore delle ONLUS, fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art. 15-bis del D.p.r. 917/86).
OPPURE, è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in legge n° 80 del 14/05/2005).
PER LE IMPRESE
E' possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art.100 comma 2 del Dpr 917/86).
OPPURE, è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in legge n° 80 del 14/05/2005).
Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro.
Normativa deducibilita